PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
      2. La Repubblica riconosce e promuove lo sviluppo, la produzione e la diffusione della musica da parte di tutti i cittadini.
      3. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

          b) la creazione, la pubblicazione e la diffusione di opere e spettacoli musicali di autori e compositori italiani, la promozione degli artisti interpreti ed esecutori di nazionalità italiana, la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuove espressioni musicali;

          c) la diffusione e la distribuzione sull'intero territorio nazionale di opere dell'ingegno, di spettacoli e di concerti dal vivo, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

          d) la promozione e la diffusione all'estero di opere musicali di autori e compositori italiani e dell'attività artistica degli interpreti;

          e) la produzione fonografica e la composizione musicale, con o senza parole,

 

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realizzati su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva;

          f) le rappresentazioni di musica popolare contemporanea in tutte le sue varie espressioni dal vivo.

Art. 2.
(Compiti dello Stato).

      1. In attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 1 e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», predispone un programma nazionale per la presenza omogenea e diffusa della musica su tutto il territorio, individuando strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale nonché la salvaguardia della musica quale valore culturale e formativo della collettività.
      2. Nell'ambito della legislazione concorrente spetta allo Stato:

          a) definire gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività musicali sul territorio;

          b) promuovere la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, prevedendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri e altri soggetti operanti nel settore musicale;

          c) promuovere la presenza della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproci con altri Paesi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

 

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          d) promuovere l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree speciali, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti in materia;

          e) definire, mediante regolamento adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni, i requisiti della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuovere esperienze di formazione culturale e professionale post-scolastica;

          f) promuovere la formazione di un archivio della musica su supporti digitali, al fine di conservare la memoria visiva delle attività liriche e musicali;

          g) promuovere, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicale;

          h) individuare corsi e concorsi di alta qualificazione culturale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.

Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorrono alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della musica fra i cittadini e a favorire la loro partecipazione attiva, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, del piano di programmazione regionale per la partecipazione

 

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alla definizione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) l'azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli enti locali;

          c) la promozione e il sostegno dei soggetti operanti a livello territoriale;

          d) il sostegno e la valorizzazione della musica giovanile popolare, della musica rock e delle nuove tendenze;

          e) la promozione di nuovi talenti;

          f) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

          g) il coordinamento delle attività musicali, in collaborazione con i conservatori e con le fondazioni lirico-sinfoniche di riferimento;

          h) la formazione del pubblico e la promozione del turismo culturale;

          i) l'istituzione di un fondo di garanzia per il ricorso agevolato al credito e di un fondo per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria e per le ristrutturazioni e gli adeguamenti delle sale;

          l) l'attività di osservatorio e di monitoraggio per la verifica dell'esito dell'intervento pubblico in materia musicale.

      2. Le regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato da adeguati investimenti.

Art. 4.
(Compiti delle province e dei comuni).

      1. I comuni e le province concorrono con lo Stato e le regioni alla tutela e alla diffusione della musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) il concorso, con la regione, nell'elaborazione del piano di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

 

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          b) la partecipazione, la promozione e il sostegno di soggetti operanti nel proprio ambito territoriale;

          c) il concorso, con la regione, nella predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo;

          d) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, in concorso con la regione;

          f) la promozione di interventi di restauro, di adeguamento e di innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio destinato originariamente ad ospitare tali attività;

          g) la rilevazione, a livello locale, di dati statistici ed informativi relativi allo spettacolo;

          h) l'istituzione di un fondo per la formazione di nuove orchestre, in collaborazione con i conservatori di riferimento, e l'istituzione di un premio per i migliori allievi dei medesimi conservatori.

Art. 5.
(Istituzione del Fondo perequativo).

      1. È istituito il Fondo perequativo per realizzare interventi in favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo dal vivo e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alla collettività, di seguito denominato: «Fondo».
      2. La gestione del Fondo è affidata alla Conferenza unificata. Le fonti di finanziamento del Fondo sono rappresentate da:

          a) una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), determinato annualmente in sede di legge finanziaria;

          b) la destinazione di una parte dei proventi del gioco del lotto, determinata annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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Art. 6.
(Credito d'imposta).

      1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa e che sostengono, entro il 31 dicembre 2009, i costi di cui al comma 3, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 10 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
      2. Le imprese di produzione fonografiche possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo e di digitalizzazione di una registrazione fonografica o videografica musicale, a condizione di non essere possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
      3. I costi per i quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito di processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione;

          c) le spese sostenute al fine di permettere la partecipazione dell'artista a trasmissioni radiotelevisive nel quadro della promozione dell'opera previste dal contratto dell'artista o dalla licenza;

          d) le spese legate alla realizzazione e alla produzione di immagini che permettano la crescita della carriera dell'artista;

          e) le spese legate alla creazione di un sito internet dedicato all'artista nel quadro

 

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dello sviluppo della sua carriera nell'ambiente digitale.

      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
      5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 50 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

 

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Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le relative procedure di monitoraggio e di controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci previsti.

Art. 8.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse internazionale e nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o per la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica è effettuato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere vincolante della regione competente.
      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche garantiscano:

          a) un numero minimo di almeno quindici produzioni l'anno;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante, con valutazione sui numeri di posti disponibili e numero di repliche;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autori italiani espressamente commissionate;

 

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          d) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          e) una prevalente presenza di interpreti italiani e di Paesi dell'Unione europea con la presenza di almeno l'80 per cento di interpreti italiani nelle parti comprimariali;

          f) una significativa attività di scambio tra le fondazioni liriche;

          g) una attività in trasferta all'estero con cadenza almeno triennale.

      5. Sono individuate tre fondazioni di interesse internazionale, destinate a diffondere la cultura musicale italiana nel mondo: a) Teatro dell'Opera di Roma; b) Teatro alla Scala di Milano; c) Teatro Arena di Verona. L'elezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici di tali fondazioni è di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di creare un'attività comune nell'esportazione del prodotto verso i mercati esteri. La contribuzione per queste fondazioni è integralmente a carico del FUS.
      6. Sono individuate due fondazioni di interesse storico, nei cui teatri sono state eseguite la maggior parte delle prime mondiali storiche del panorama operistico: a) Teatro la Fenice di Venezia; b) Teatro San Carlo di Napoli. L'elezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici di tali fondazioni è di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, in collaborazione con i presidenti della regione di appartenenza, allo scopo di creare un'attività comune di divulgazione sul mercato nazionale. La contribuzione per tali fondazioni è integralmente a carico del FUS.
      7. Le fondazioni diverse da quelle di cui ai commi 5 e 6 sono considerate enti di interesse nazionale i cui vertici sono direttamente indicati dal presidente della regione competente. È fatta salva la possibilità per questi enti di effettuare tournée e di stringere rapporti di cooperazione con Paesi esteri. Per il loro finanziamento, il 70 per cento del contributo è a carico dello Stato, il 30 per cento è a carico della regione.

 

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      8. I teatri di tradizione e i teatri comunali sono considerati come teatri regionali e transregionali in rapporto ai circuiti. La loro struttura artistica è indicata direttamente dal presidente della regione, che eroga il 35 per cento del contributo annuale in collaborazione con il sindaco del comune di residenza del teatro. La loro contribuzione è per il 20 per cento a carico della provincia, per il 20 per cento a carico del comune e per il 25 per cento a carico dello Stato. Le cariche per i teatri di tradizione comunali sono le seguenti:

          a) sovrintendente: incarico diretto da parte del presidente della regione, con il compito di coordinare e reperire i fondi e con la responsabilità organizzativa per il decentramento;

          b) direttore artistico per l'attività musicale operistica, la cui nomina è di competenza del sindaco del comune di appartenenza;

          c) direttore artistico per l'attività musicale sinfonica e concertistica, la cui nomina è di competenza del presidente della regione.

      9. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

          a) le strutture e le cariche delle fondazioni di interesse internazionale e nazionale, tenendo conto che devono essere istituite le figure del sovrintendente-manager, con il compito di coordinare l'attività finanziaria con quella artistica, del direttore artistico, con il compito di predisporre, coordinare e dirigere le opere in cartellone e i contratti con gli artisti musicali solisti primari e comprimari nonché con i concertisti solisti, del segretario generale, con il compito di curare il patrimonio e i contratti e i rapporti con le maestranze e gli orchestrali;

          b) l'istituzione della figura del coordinatore tecnico, con compiti di garanzia, di intermediazione tra il sovrintendente e

 

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la direzione artistica e il segretario generale, nonché di tutela dei lavoratori. Il coordinatore tecnico ha compiti di controllo e riferisce direttamente al Ministro per il beni e le attività culturali dal quale è nominato;

          c) l'istituzione della commissione artistica, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, composta dai coordinatori tecnici e da due sovrintendenti di volta in volta convocati dal Ministro per i beni e le attività culturali, con il compito di analizzare, predisporre e coordinare le linee artistiche nazionali ed attivare le collaborazioni internazionali;

          d) l'istituzione della direzione economica, con il compito di erogare i contributi, composta da: due sovrintendenti facenti parte della commissione artistica, quali relatori ufficiali della proposta; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, per le materie inerenti i conservatori e le scuole musicali. La direzione economica gestisce i fondi in base:

              1) alle disponibilità finanziarie;

              2) ai progetti nazionali;

              3) alle collaborazioni tra teatri;

              4) allo sviluppo del decentramento territoriale regionale;

              5) al coinvolgimento dei teatri minori e dei conservatori;

              6) alla formazione artistica e alla formazione del pubblico;

              7) all'assegnazione del premio di produzione;

          e) la previsione di struttura e cariche della commissione di controllo, formata da quindici componenti, scelti tra artisti, giornalisti, musicisti e operatori di settore con il compito di controllare l'adeguatezza delle politiche e di riscontrare la veridicità e la qualità delle stagioni. La commissione di controllo, a

 

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seguito delle analisi e dei riscontri, propone alla direzione economica un premio di produzione per uno o più teatri, fino a un massimo di quattro.

Art. 9.
(Delega al Governo per interventi fiscali, assicurativi e previdenziali in materia di spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea in materia;

          b) detassazione degli utili reinvestiti dalle singole imprese, con il tetto annuo di 130.000 euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;

          c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, in qualunque forma organizzata;

          d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;

          e) introduzione del meccanismo del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;

          f) previsione di interventi di agevolazione fiscale e contributiva a favore degli artisti del settore musicale e dei lavoratori discontinui dello spettacolo, per le spese connesse alle trasferte sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, nonché per gli acquisti e i noleggi di beni e servizi riconducibili alla medesima attività;

 

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          g) introduzione di un sistema di agevolazioni, di diversa natura, per gli enti no-profit del settore musicale che producono, promuovono e organizzano la musica dal vivo e la diffusione della cultura musicale in conformità alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

          h) introduzione di norme specifiche per l'accesso dei lavoratori del settore, artisti e tecnici, alle protezioni sociali;

          i) istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del registro nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo. Per la gestione del registro nazionale è istituita una apposita commissione centrale.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati dal Governo.
      4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni di cui alle direttive e ai decreti per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati emanati dal Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla presente legge pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo

 

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al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.